La dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico – la “Di.Co.” introdotta dal decreto ministeriale 37/2008 – è il certificato con cui l’impresa installatrice attesta che quanto realizzato rispetta le norme tecniche CEI e le prescrizioni di sicurezza vigenti. Senza di essa un impianto è privo di identità giuridica: non può essere allacciato a una nuova fornitura, non ottiene il certificato di agibilità e, in caso d’incidente, espone proprietario e tecnico a responsabilità civili e penali.
Indice
- 1 Normativa di riferimento
- 2 Cos’è la Dichiarazione di Conformità
- 3 Quando diventa obbligatoria
- 4 Vendita e locazione dell’immobile
- 5 Dichiarazione di Rispondenza (Di.Ri.)
- 6 Chi può rilasciare la Di.Co.
- 7 Procedure e tempistiche
- 8 Sanzioni per mancanza o irregolarità
- 9 Durata della validità e conservazione
- 10 Conclusioni
Normativa di riferimento
Il D.M. 37/2008 ha sostituito la storica Legge 46/1990, unificando in un solo testo le regole per progettazione, installazione e documentazione di tutti gli impianti tecnologici. L’articolo 7 impone all’impresa abilitata di consegnare la Di.Co. al committente al termine dei lavori, utilizzando i modelli approvati nel 2010; l’articolo 8 obbliga poi il proprietario a trasmetterne copia al distributore o al comune in specifiche circostanze.
Cos’è la Dichiarazione di Conformità
La Di.Co. certifica che l’impianto è stato eseguito “a regola d’arte” e allega progetto, schema unifilare, elenco materiali e relazione sui dispositivi di protezione. Non scade: rimane valida fino a quando l’impianto non subisce modifiche non certificate o non viene alterato da eventi che ne compromettano la sicurezza.
Quando diventa obbligatoria
La dichiarazione è necessaria ogni volta che si realizza un impianto nuovo, si eseguono ampliamenti, si sostituiscono quadri o conduttori in un intervento di manutenzione straordinaria, oppure si spostano punti presa e linee che alterano la struttura originaria.
Il committente deve inoltre depositare la Di.Co. entro trenta giorni:
-allo Sportello Unico per l’Edilizia, per ottenere l’agibilità dell’edificio,
-al distributore o al venditore di energia, gas o acqua in caso di primo allacciamento o di riattivazione di un’utenza disalimentata.
Le compagnie elettriche richiedono la certificazione anche per aumenti di potenza contrattuale: il cliente che passa da 3 kW a 6 kW deve allegare la Di.Co. o, se mancante, una Di.Ri. sostitutiva.
Vendita e locazione dell’immobile
La legge non impone di allegare la Di.Co. all’atto di compravendita o al contratto di locazione; ciò nonostante, il venditore è tenuto dall’articolo 1477 c.c. a consegnare al compratore i documenti utili all’uso dell’immobile, mentre il locatore deve garantire che l’impianto sia idoneo all’uso pattuito (articolo 1575 c.c.). Ne deriva che, pur non essendo condizione di validità del rogito o del contratto, la dichiarazione di conformità è ormai richiesta in sede notarile e tutela il proprietario da successive contestazioni.
Dichiarazione di Rispondenza (Di.Ri.)
Per impianti installati fra il 13 marzo 1990 e il 27 marzo 2008, quando la Di.Co. può non essere mai stata rilasciata o si sia smarrita, il D.M. 37/2008 consente di sanare la situazione con la Dichiarazione di Rispondenza. Può redigerla un professionista iscritto all’albo con almeno cinque anni d’esperienza, dopo verifiche strumentali e visive dell’intero impianto.
Chi può rilasciare la Di.Co.
Solo le imprese abilitate iscritte alla Camera di Commercio nei settori lettera A (impianti elettrici) o i responsabili di uffici tecnici interni possono compilare la dichiarazione sui modelli ministeriali. Ogni foglio va firmato dal legale rappresentante o dal responsabile tecnico dell’azienda installatrice.
Procedure e tempistiche
Conclusi i lavori l’installatore compila la Di.Co. in triplice copia: una per il committente, una per il comune e una per la propria archiviazione. Entro trenta giorni dalla data indicata sul certificato il committente deve depositare la copia comunale e, se del caso, inoltrarla al gestore di rete. La Di.Co. deve essere conservata insieme agli allegati per tutta la vita dell’impianto e comunque non meno di dieci anni.
Sanzioni per mancanza o irregolarità
L’omesso rilascio comporta per l’impresa installatrice una sanzione da 100 a 1 000 euro; per le altre violazioni del decreto – compresa la mancata consegna da parte del committente – la sanzione sale da 1 000 a 10 000 euro. In caso di incidenti l’assenza del documento aggrava la responsabilità penale del proprietario e dell’installatore.
Durata della validità e conservazione
La Di.Co. non ha scadenza, ma perde efficacia se l’impianto viene modificato senza nuove certificazioni o se sopraggiungono condizioni – usura, danni meccanici, corrosione – che ne mettano in dubbio la sicurezza. Il consiglio pratico è di aggiornare la documentazione ogni volta che si interviene sull’impianto, allegando nuove dichiarazioni parziali relative alle parti modificate.
Conclusioni
La dichiarazione di conformità non è un mero adempimento burocratico: è la carta d’identità dell’impianto elettrico e il presupposto indispensabile per ogni operazione di allaccio, ampliamento o cessione dell’immobile. Conoscerne i casi in cui è obbligatoria – dalla nuova installazione alla richiesta di potenza, dal certificato di agibilità alla semplice manutenzione straordinaria – significa proteggere la sicurezza degli utilizzatori e prevenire sanzioni costose. Conservarla e aggiornarla, infine, conviene anche a chi vende o affitta, perché certifica la qualità dell’immobile e riduce il rischio di controversie post contrattuali.